PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Figura e profilo professionali).

      1. Sono definite discipline bio-naturali (DBN), quelle discipline che stimolando le risorse vitali dell'individuo, favoriscono il suo benessere migliorandone la salute e la qualità della vita.
      2. La Commissione di cui all'articolo 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, forma l'elenco nazionale delle DBN, individuando tali discipline sulla base della definizione di cui al comma 1. L'elenco è annualmente verificato ed aggiornato dalla stessa Commissione.
      3. La Commissione di cui all'articolo 3, sulla base delle discipline individuate, determina, entro lo stesso termine di cui al comma 2, i profili e gli ambiti di competenza delle rispettive figure professionali, in conformità ai criteri stabiliti dalle rispettive associazioni di settore.
      4. L'operatore di DBN può esercitare la propria attività professionale in forma subordinata, parasubordinata o autonoma.

Art. 2.
(Formazione e abilitazione).

      1. La formazione dell'operatore di DBN è attribuita agli enti pubblici e privati accreditati, secondo i criteri di cui al comma 2.
      2. Gli enti privati di formazione devono avere una comprovata esperienza nel settore e nella disciplina di riferimento e devono rispondere ai requisiti stabiliti dalle associazioni di settore e conformi agli standard minimi nazionali per la formazione professionale definiti dalla Conferenza

 

Pag. 4

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

      3. Gli iter formativi delle singole discipline sono stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 3, tenuto conto delle indicazioni delle associazioni di settore.
      4. I corsi di formazione per operatore di DBN comprendono un tirocinio o stage pratico pari ad almeno il 30 per cento del monte ore complessivo.
      5. I corsi di formazione per operatore di DBN possono essere cofinanziati dalle regioni che annualmente determinano i criteri e i parametri di finanziamento, anche accedendo a progetti di formazione professionale previsti e cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 3.
(Commissione nazionale per le discipline bio-naturali).

      1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale per le discipline bio-naturali, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione:

          a) definisce le discipline che rientrano tra le DBN;

          b) definisce gli ambiti operativi e le figure professionali relativi alle singole discipline;

          c) definisce gli iter formativi delle singole discipline;

          d) effettua ogni anno un'attività di monitoraggio delle DBN, valutando la validità di quelle emergenti ai fini del loro riconoscimento e del conseguente inserimento nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2;

          e) determina i criteri per il riconoscimento degli attuali operatori di DBN e delle iniziative formative in corso di cui all'articolo 7, comma 2.

 

Pag. 5

      3. La Commissione è composta da:

          a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di presidente;

          b) un rappresentante per ogni libera associazione degli operatori di DBN di rilevanza nazionale o europea presente in almeno cinque regioni ovvero in cinque Stati appartenenti all'Unione europea, dotata di rappresentatività, di democrazia interna, nonché di un codice di deontologia professionale a garanzia della qualità e della correttezza professionali dell'operato dei propri iscritti nei confronti dell'utente;

          c) un rappresentante designato dagli organismi di rappresentanza dei consumatori;

          d) un rappresentante per ogni ente di formazione o associazione di enti di formazione o consorzi costituiti da enti di formazione di rilevanza nazionale o europea presente in almeno cinque regioni ovvero in cinque Stati appartenenti all'Unione europea.

Art. 4.
(Rilascio dell'attestato e iscrizione nell'elenco nazionale).

      1. Al termine dei corsi presso gli enti accreditati di cui all'articolo 2, agli allievi è rilasciato un attestato di frequenza e di superamento degli esami finali che consente l'iscrizione presso il Registro nazionale di cui all'articolo 6, nonché l'esercizio della professione.
      2. L'esame finale di cui al comma 1, è sostenuto da ogni allievo dinanzi ad una commissione dell'ente accreditato di cui all'articolo 2, con la partecipazione di due rappresentanti delle associazioni degli operatori della relativa disciplina, un rappresentante delle associazioni dei consumatori e un rappresentante della regione.

 

Pag. 6


Art. 5.
(Controllo dell'esercizio professionale e aggiornamento).

      1. Il controllo della correttezza dell'esercizio dell'attività professionale e l'aggiornamento dei professionisti sono curati dalle associazioni professionali delle singole discipline di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 6.
(Registro nazionale degli operatori di discipline bio-naturali).

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro nazionale degli operatori di discipline bio-naturali.
      2. Il registro di cui al comma 1 è suddiviso in elenchi sulla base delle diverse discipline.

Art. 7.
(Norme transitorie).

      1. Ai soggetti iscritti presso le associazioni professionali delle discipline identificate ai sensi dell' articolo 3, comma 2, che hanno svolto documentata attività nelle DBN da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la qualifica professionale di operatore di DBN, se in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
      2. Le iniziative formative di carattere regionale o provinciale, già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere adeguate, entro due anni, alle disposizioni di cui alla medesima legge.
      3. La Commissione di cui all'articolo 3 determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri ed i titoli per il riconoscimento della qualifica professionale di operatore di DBN.